IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale. O s s e r v a L'imputato Cristaldi Alfio ha nominato quale difensore di fiducia il procuratore legale dott.ssa Giovanna Aprile esercente la professione di procuratore presso il distretto di Corte d'Appello di Catania. Ora ai sensi dell'art. 5 r.d.-l. 27 novembre 1933 che regolamenta l'esercizio della professione forense i procuratori legali possono esercitare la professione davanti alla Corte d'appello, alle sezioni distaccate della stessa Corte ed a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui e' compreso il tribunale al quale sono assegnati. Poiche' la pretura circondariale di Enna si appartiene al distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta il procuratore legale dott.ssa Giovanna Aprile non puo' esercitare validamente la professione forense presso questo ufficio essendo iscritta presso il distretto di Corte d'appello di Catania. Alla odierna udienza questo giudice ha reso edotto l'imputato di tale circostanza invitandolo a nominare nuovo difensore nella persona di un avvocato (che in sede penale puo' patrocinare su tutto il territorio nazionale) o di un procuratore legale iscritto presso il distretto di Corte d'appello di Caltanissetta avvertendolo che in difetto gli avrebbe nominato un difensore d'ufficio. L'imputato ha reiterato la precedente nomina del procuratore legale dott.ssa Aprile dichiarando di non voler nominare nessun altro difensore. In conseguenza questo pretore dovrebbe, risultando l'imputato privo di difensore, ai sensi dell'art. 97 c.p.p. nominare un difensore di ufficio al Cristaldi Alfio. Cio' premesso ritiene questo giudice che l'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933 n. 1578 si presenti sospetto di illegittimita' costituzionale per violazione degli art. 24, 3 e 16 della Costituzione. Ed invero essa norma si appalesa lesiva del diritto di difesa dell'imputato, ritenuto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Costituzione, poiche' impedisce allo stesso di scegliere il difensore di fiducia stante la preclusione posta dall'art. 5 del regio decreto-legge in questione. Ne' la limitazione dell'esercizio della professione forense da parte del procuratore legale risulta essere motivata da preminenti ragioni che nell'eventuale bilanciamento degli interessi possano consentire tale deroga. Innanzitutto la ratio porte a fondamento della norma de quo appare anacronistica e legata ad una concezione della societa' e dell'ordinamento giuridico diverso da quello attuale. Ed invero la limitazione posta dalla norma postulava una scarsissima circolazione delle persone e una diversa preparazione professionale dei procuratori legali (ancora 1945 il periodo di pratica prescritto ai laureati per accedere al concorso di abilitazione alla professione di procuratore legale era di un cenno mentre il periodo attuale e' di due anni). Che la norma risulti fortemente sospetta di illegittimita' costituzionale e' dato anche dal fatto che la limitazione posta al procuratore legale e' determinata "esclusivamente" dal fattore territoriale (limitazione nel distretto di Corte d'appello) e non da preclusioni legate alla esperienza e qualificazione professionale. In sintesi Caio imputato di strage o omicidio puo' farsi assistere da un procuratore legale iscritto nel distretto di Corte d'appello (le Corti d'assise vengono ritenute sezioni del tribunale a tali effetti) ma non puo' farsi difendere dallo stesso procuratore per un reato contravvenzionale pendente in una pretura distante pochi chilometri dal suo distretto di Corte d'appello. La assoluta irragionevolezza della norma appare solare. Ora e' pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale che la norma anche quando attenga a materia riservate alla discrezionalita' del legislatore (e certamente questo non e' il caso) debba presentarsi ragionevole cioe' priva di irrazionalita' nei suoi contenuti. Ma, a parere di questo pretore, la violazione operata alle norme costituzionali dalla norma esaminata non si limita al solo art. 24. Essa norma si appalesa, in ordine al diritto all'esercizio della professione da parte del procuratore legale, in contrasto anche con gli artt. 3 e 16 della Carta fondamentale Ed invero, senza ragione logica alcuna, discrimina sia tra gli stessi procuratori legali giacche' l'iscritto in un distretto di Corte d'appello amplissimo territorialmente (p. es. Milano o Roma) ha, solo a cagione di tale gratuita circostanza legata alla residenza, maggiori opportunita' di esercizio della professione rispetto al procuratore legale iscritto in un piccolo distretto di Corte d'appello (p. es. Caltanissetta o Catania), sia rispetto procuratori legali ed avvocati i quali possono esercitare la professione sull'intero territorio nazionale. Ora ove la norma limitativa fosse legata ad una presunta maggiore capacita' professionale dell'avvocato rispetto al procuratore legale essa troverebbe fondamento logico e giuridico ma tale limitazione, per come si e' ampiamente esposto non e' legata alla superiore capacita' professionale dell'avvocato (essendo eguali i giudici presso cui viene svolta la difesa) ma solo al dato formale della iscrizione del procuratore nel distretto di Corte d'appello. Ancora detta norma appare violare l'art. 16 della Costituzione anche in relazione al trattato di Maastricht introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 3 novembre 1992 n. 454, giacche' limita la circolazione delle persone cioe' l'esplicazione dell'attivita' lavorativa del procuratore legale che e' corollario indefettibile del diritto alla circolazione sul territorio nazionale. All'uopo devesi ricordare che l'art. 8-A del trattato prevede espressamente che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ora anche da tale punto di vista la norma denunciata si appalesa abnorme giacche' (cosi' come ha riconosciuto il tribunale di Parigi), il procuratore legale italiano puo', trasferendosi, all'estero esercitare la professione di avvocato senza limitazioni mentre cio' non gli e' possibile in Italia. La sollevata questione di Costituzionalita' dell'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933 n. 1578 risulta essenziale per la decisione del presente processo penale poiche' attiene alla ammissibilita' della presenza o meno del difensore dell'imputato Cristaldi Alfio.