IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza di sospensione del processo e
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio  di
 legittimita' costituzionale.
                             O s s e r v a
   L'imputato  Cristaldi  Alfio ha nominato quale difensore di fiducia
 il  procuratore  legale  dott.ssa  Giovanna   Aprile   esercente   la
 professione  di procuratore presso il distretto di Corte d'Appello di
 Catania.   Ora ai sensi dell'art. 5  r.d.-l.  27  novembre  1933  che
 regolamenta  l'esercizio  della  professione  forense  i  procuratori
 legali  possono  esercitare  la  professione   davanti   alla   Corte
 d'appello,  alle  sezioni  distaccate della stessa Corte ed a tutti i
 tribunali e le preture del distretto in cui e' compreso il  tribunale
 al quale sono assegnati.  Poiche' la pretura circondariale di Enna si
 appartiene  al  distretto  di  Corte  d'Appello  di  Caltanissetta il
 procuratore legale  dott.ssa  Giovanna  Aprile  non  puo'  esercitare
 validamente  la  professione  forense  presso  questo ufficio essendo
 iscritta presso il distretto di  Corte  d'appello  di  Catania.  Alla
 odierna  udienza  questo  giudice  ha  reso edotto l'imputato di tale
 circostanza invitandolo a nominare nuovo difensore nella  persona  di
 un  avvocato  (che  in  sede  penale  puo'  patrocinare  su  tutto il
 territorio nazionale) o di un procuratore legale iscritto  presso  il
 distretto  di  Corte  d'appello  di Caltanissetta avvertendolo che in
 difetto gli avrebbe nominato un difensore  d'ufficio.  L'imputato  ha
 reiterato la precedente nomina del procuratore legale dott.ssa Aprile
 dichiarando di non voler nominare nessun altro difensore.
   In conseguenza questo pretore dovrebbe, risultando l'imputato privo
 di  difensore,  ai sensi dell'art. 97 c.p.p. nominare un difensore di
 ufficio al Cristaldi Alfio. Cio' premesso ritiene questo giudice  che
 l'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933 n. 1578 si presenti sospetto di
 illegittimita'  costituzionale  per  violazione degli art. 24, 3 e 16
 della Costituzione.
   Ed invero essa norma si  appalesa  lesiva  del  diritto  di  difesa
 dell'imputato,  ritenuto  inviolabile  in  ogni  stato  e  grado  del
 procedimento dall'art.    24  Costituzione,  poiche'  impedisce  allo
 stesso  di  scegliere  il  difensore di fiducia stante la preclusione
 posta dall'art. 5  del  regio  decreto-legge  in  questione.  Ne'  la
 limitazione  dell'esercizio  della  professione  forense da parte del
 procuratore legale risulta essere motivata da preminenti ragioni  che
 nell'eventuale  bilanciamento degli interessi possano consentire tale
 deroga.
   Innanzitutto la ratio porte a fondamento della norma de quo  appare
 anacronistica   e   legata   ad   una  concezione  della  societa'  e
 dell'ordinamento giuridico diverso da quello attuale.  Ed  invero  la
 limitazione  posta dalla norma postulava una scarsissima circolazione
 delle  persone  e  una   diversa   preparazione   professionale   dei
 procuratori  legali  (ancora 1945 il periodo di pratica prescritto ai
 laureati per accedere al concorso di abilitazione alla professione di
 procuratore legale era di un cenno mentre il periodo  attuale  e'  di
 due anni).
   Che   la   norma  risulti  fortemente  sospetta  di  illegittimita'
 costituzionale e' dato anche dal fatto che la  limitazione  posta  al
 procuratore   legale  e'  determinata  "esclusivamente"  dal  fattore
 territoriale (limitazione nel distretto di Corte d'appello) e non  da
 preclusioni legate alla esperienza e qualificazione professionale. In
 sintesi Caio imputato di strage o omicidio puo' farsi assistere da un
 procuratore  legale  iscritto  nel  distretto  di Corte d'appello (le
 Corti d'assise vengono ritenute sezioni del tribunale a tali effetti)
 ma non puo' farsi difendere dallo stesso  procuratore  per  un  reato
 contravvenzionale  pendente  in una pretura distante pochi chilometri
 dal suo distretto di Corte d'appello.
   La assoluta irragionevolezza della norma appare solare.
   Ora e' pacifica giurisprudenza della Corte  costituzionale  che  la
 norma  anche quando attenga a materia riservate alla discrezionalita'
 del  legislatore  (e  certamente  questo  non  e'  il   caso)   debba
 presentarsi  ragionevole  cioe'  priva  di  irrazionalita'  nei  suoi
 contenuti.
   Ma, a parere di questo pretore, la violazione  operata  alle  norme
 costituzionali dalla norma esaminata non si limita al solo art. 24.
   Essa  norma  si  appalesa, in ordine al diritto all'esercizio della
 professione da parte del procuratore legale, in contrasto  anche  con
 gli artt. 3 e 16 della Carta fondamentale
   Ed  invero,  senza  ragione  logica  alcuna, discrimina sia tra gli
 stessi procuratori legali giacche'  l'iscritto  in  un  distretto  di
 Corte  d'appello  amplissimo  territorialmente (p. es. Milano o Roma)
 ha,  solo  a  cagione  di  tale  gratuita  circostanza  legata   alla
 residenza,  maggiori  opportunita'  di  esercizio  della  professione
 rispetto al procuratore legale iscritto in un  piccolo  distretto  di
 Corte  d'appello  (p.  es.  Caltanissetta  o  Catania),  sia rispetto
 procuratori  legali  ed  avvocati  i  quali  possono  esercitare   la
 professione  sull'intero  territorio  nazionale.  Ora  ove  la  norma
 limitativa  fosse  legata  ad   una   presunta   maggiore   capacita'
 professionale  dell'avvocato  rispetto  al  procuratore  legale  essa
 troverebbe  fondamento  logico  e  giuridico ma tale limitazione, per
 come si e' ampiamente esposto non e' legata alla superiore  capacita'
 professionale  dell'avvocato  (essendo  eguali  i  giudici presso cui
 viene svolta la difesa) ma solo al dato formale della iscrizione  del
 procuratore nel distretto di Corte d'appello.
   Ancora  detta  norma  appare  violare  l'art. 16 della Costituzione
 anche   in   relazione   al   trattato   di   Maastricht   introdotto
 nell'ordinamento  italiano  con  la  legge  3  novembre  1992 n. 454,
 giacche' limita la circolazione delle  persone  cioe'  l'esplicazione
 dell'attivita'  lavorativa  del  procuratore legale che e' corollario
 indefettibile del diritto alla circolazione sul territorio nazionale.
   All'uopo devesi ricordare  che  l'art.  8-A  del  trattato  prevede
 espressamente  che  ogni  cittadino  dell'Unione  ha  il  diritto  di
 circolare  e  soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati
 membri.
   Ora  anche  da  tale punto di vista la norma denunciata si appalesa
 abnorme giacche' (cosi' come ha riconosciuto il tribunale di Parigi),
 il  procuratore  legale  italiano  puo',  trasferendosi,   all'estero
 esercitare  la  professione di avvocato senza limitazioni mentre cio'
 non gli e' possibile in Italia.
   La sollevata questione di Costituzionalita' dell'art. 5 del r.d.-l.
 27 novembre 1933 n. 1578 risulta  essenziale  per  la  decisione  del
 presente  processo  penale  poiche' attiene alla ammissibilita' della
 presenza o meno del difensore dell'imputato Cristaldi Alfio.